Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, del TUEL - Contrasto con la normativa statale interposta (abrogatrice per incompatibilità dell'art. 113 TUEL), espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, del TUEL - Contrasto con la normativa statale interposta (abrogatrice per incompatibilità dell'art. 113 TUEL), espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, che prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, del TUEL. La norma censurata impone, l'applicazione del comma 5 dell'art. 113 TUEL, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. L'art. 23-bis prevede, infatti, che «l'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, perché disciplina le modalità di affidamento del SPL in modo difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come norme interposte.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, che prevede la competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, del TUEL. La norma censurata impone, l'applicazione del comma 5 dell'art. 113 TUEL, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. L'art. 23-bis prevede, infatti, che «l'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, perché disciplina le modalità di affidamento del SPL in modo difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come norme interposte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/10/2008
n. 39
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
co. 2
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
co. 3
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
co. 11
legge 06/08/2008
n. 133
art. nel testo originario