Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza" - Idoneità del provvedimento - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ed all'art. 3, lett. e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), deve ritenersi ammissibile la questione, benché proposta con "sentenza-ordinanza" con la quale il TAR, non definitivamente pronunciando sul ricorso, ha rigettato la domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, senza esaminare le censure la cui decisione ha ritenuto condizionata alla previa definizione dell'incidente di costituzionalità. Infatti, il provvedimento, contenente un duplice ordine di statuizioni, è configurabile come "ordinanza", nella parte in cui il rimettente, con esso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza avere del tutto definito il giudizio principale, del quale ha disposto la sospensione.
Sull'idoneità della "sentenza-ordinanza" ad instaurare ritualmente il giudizio incidentale di costituzionalità, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 94/2009 e ordinanza n. 243/2010.