Ordinanza 362/2010 (ECLI:IT:COST:2010:362)
Massima numero 35170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  13/12/2010;  Decisione del  13/12/2010
Deposito del 17/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35171  35172


Titolo
Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza" - Idoneità del provvedimento - Sussistenza.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ed all'art. 3, lett. e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), deve ritenersi ammissibile la questione, benché proposta con "sentenza-ordinanza" con la quale il TAR, non definitivamente pronunciando sul ricorso, ha rigettato la domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, senza esaminare le censure la cui decisione ha ritenuto condizionata alla previa definizione dell'incidente di costituzionalità. Infatti, il provvedimento, contenente un duplice ordine di statuizioni, è configurabile come "ordinanza", nella parte in cui il rimettente, con esso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza avere del tutto definito il giudizio principale, del quale ha disposto la sospensione.

Sull'idoneità della "sentenza-ordinanza" ad instaurare ritualmente il giudizio incidentale di costituzionalità, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 94/2009 e ordinanza n. 243/2010.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte