Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Incameramento della cauzione provvisoria da parte dei soggetti aggiudicatori e segnalazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici anche nel caso di mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario provvisorio, a causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» e della normativa statutaria in materia di lavori pubblici - Mancata esplicitazione delle ragioni dell'opzione ermeneutica accolta dal rimettente in presenza di un contrastante orientamento della giurisprudenza amministrativa - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ed all'art. 3, lett. e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto stabilisce che i soggetti aggiudicatori devono procedere all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche nel caso di mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario provvisorio, a causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale, e cioè in un caso ulteriore rispetto a quelli previsti dagli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006. La premessa interpretativa su cui si fonda il dubbio di costituzionalità è stata, infatti, enunciata in modo assertivo, senza chiarire le ragioni che dovrebbero giustificarla. In particolare, il rimettente ha mancato di esplicitare le ragioni dell'opzione ermeneutica accolta per ritenere sussistente il denunciato contrasto tra la censurata disciplina e quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, pur in presenza di un contrastante orientamento della giurisprudenza amministrativa. In proposito, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria, in caso di difetto dei requisiti generali, discende direttamente dall'art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (dovendosi intendere per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, ivi compreso il difetto dei requisiti generali) e che la segnalazione all'Autorità va fatta nel caso di riscontrato difetto sia dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione sia dei requisiti di ordine generale.