Ordinanza 362/2010 (ECLI:IT:COST:2010:362)
Massima numero 35172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  13/12/2010;  Decisione del  13/12/2010
Deposito del 17/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35170  35171


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Incameramento della cauzione provvisoria da parte dei soggetti aggiudicatori e segnalazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici anche nel caso di mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario provvisorio, a causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» e della normativa statutaria in materia di lavori pubblici - Mancata esplicitazione delle ragioni dell'opzione ermeneutica accolta dal rimettente in presenza di un contrastante orientamento della giurisprudenza amministrativa - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ed all'art. 3, lett. e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto stabilisce che i soggetti aggiudicatori devono procedere all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche nel caso di mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario provvisorio, a causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale, e cioè in un caso ulteriore rispetto a quelli previsti dagli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006. La premessa interpretativa su cui si fonda il dubbio di costituzionalità è stata, infatti, enunciata in modo assertivo, senza chiarire le ragioni che dovrebbero giustificarla. In particolare, il rimettente ha mancato di esplicitare le ragioni dell'opzione ermeneutica accolta per ritenere sussistente il denunciato contrasto tra la censurata disciplina e quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, pur in presenza di un contrastante orientamento della giurisprudenza amministrativa. In proposito, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria, in caso di difetto dei requisiti generali, discende direttamente dall'art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (dovendosi intendere per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, ivi compreso il difetto dei requisiti generali) e che la segnalazione all'Autorità va fatta nel caso di riscontrato difetto sia dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione sia dei requisiti di ordine generale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2007  n. 5  art. 18  co. 3

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2007  n. 5  art. 18  co. 4

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2007  n. 5  art. 18  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto speciale regione Sardegna    n.   art. 3  lett. e)

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 48  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 75