Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35062  35063  35064  35065  35066  35067  35068  35069  35070  35071  35072  35073  35074  35075  35076  35077  35078  35079  35080  35081  35082  35083  35084  35085  35086  35087  35088  35089  35090  35091  35092  35093  35094  35095  35096  35097  35098  35099  35100  35101  35102  35103  35104  35105


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Servizio idrico integrato - Previsione della competenza della medesima Regione a disciplinarlo quale "servizio privo di rilevanza economica", nonché a stabilire sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare detto servizio sia il correlato regime transitorio - Contrasto con la normativa statale interposta, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere. Le disposizioni censurate violano la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza». In particolare, la prima disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le norme statali interposte che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Quanto alla seconda disposizione, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, essa si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  21/01/2010  n. 2  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 141  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 154  

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  bis

legge  06/08/2008  n. 133  art.   nel testo originario e

legge  06/08/2008  n. 133  art.   

decreto legge  25/09/2009  n. 135  art. 15    co. 1  

legge  20/11/2009  n. 166  art.   

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 113