Sentenza 325/2010 (ECLI:IT:COST:2010:325)
Massima numero 35106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Servizio idrico integrato - Previsione della competenza della medesima Regione a disciplinarlo quale "servizio privo di rilevanza economica", nonché a stabilire sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare detto servizio sia il correlato regime transitorio - Contrasto con la normativa statale interposta, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Servizio idrico integrato - Previsione della competenza della medesima Regione a disciplinarlo quale "servizio privo di rilevanza economica", nonché a stabilire sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare detto servizio sia il correlato regime transitorio - Contrasto con la normativa statale interposta, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere. Le disposizioni censurate violano la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza». In particolare, la prima disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le norme statali interposte che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Quanto alla seconda disposizione, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, essa si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere. Le disposizioni censurate violano la normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza». In particolare, la prima disposizione censurata si pone in evidente contrasto con le norme statali interposte che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Quanto alla seconda disposizione, che individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, essa si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
21/01/2010
n. 2
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 141
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
legge 06/08/2008
n. 133
art. nel testo originario e
legge 06/08/2008
n. 133
art.
decreto legge 25/09/2009
n. 135
art. 15
co. 1
legge 20/11/2009
n. 166
art.
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 113