Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35025  35027  35028  35029  35030  35031  35032  35033  35034  35035  35036  35037  35038


Titolo
Finanza regionale - Enti locali - Obbligo per i comuni di sopprimere il difensore civico - Ricorso della Regione Toscana - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lett. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto la novellazione intervenuta successivamente alla legge n. 191 del 2009 comporta un sostanziale mutamento della disposizione sottoposta al vaglio della Corte, tale da determinare, attesa la mancanza di una specifica impugnazione della nuova norma, il sopravvenuto difetto di interesse della Regione ricorrente. Ed infatti, rimane ferma la soppressione del difensore civico comunale come soggetto incardinato nella struttura organizzativa del comune, ma, in ragione del ius superveniens, le sue funzioni possono essere attribuite, mediante apposita convenzione tra più comuni, al difensore civico della provincia, nel cui territorio rientrano i relativi comuni, che assume la denominazione di «difensore civico territoriale».



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 186

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte