Finanza regionale - Enti locali - Obbligo per i comuni di sopprimere il difensore civico - Ricorso della Regione Toscana - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lett. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto la novellazione intervenuta successivamente alla legge n. 191 del 2009 comporta un sostanziale mutamento della disposizione sottoposta al vaglio della Corte, tale da determinare, attesa la mancanza di una specifica impugnazione della nuova norma, il sopravvenuto difetto di interesse della Regione ricorrente. Ed infatti, rimane ferma la soppressione del difensore civico comunale come soggetto incardinato nella struttura organizzativa del comune, ma, in ragione del ius superveniens, le sue funzioni possono essere attribuite, mediante apposita convenzione tra più comuni, al difensore civico della provincia, nel cui territorio rientrano i relativi comuni, che assume la denominazione di «difensore civico territoriale».