Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Finanza regionale - Enti locali - Obbligo per i comuni di sopprimere i consorzi di funzioni, con conseguente successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici ed a ogni altro effetto - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Finanza regionale - Enti locali - Obbligo per i comuni di sopprimere i consorzi di funzioni, con conseguente successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici ed a ogni altro effetto - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto la sopravvenuta previsione dell'esercizio obbligatorio da parte dei comuni, in forma associata, di importanti funzioni e l'espresso riferimento alle comunità montane contenuto nell'art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, privano di effettività ed attualità la doglianza delle Regioni ricorrenti.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto la sopravvenuta previsione dell'esercizio obbligatorio da parte dei comuni, in forma associata, di importanti funzioni e l'espresso riferimento alle comunità montane contenuto nell'art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, privano di effettività ed attualità la doglianza delle Regioni ricorrenti.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 186
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte