Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35025  35026  35027  35029  35030  35031  35032  35033  35034  35035  35036  35037  35038


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Determinazione dei requisiti per la qualificazione dei comuni come "montani" - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto, tenuto conto dell'entità delle modificazioni apportate al comma 187 censurato e della circostanza che esse non hanno formato oggetto di impugnazione da parte di nessuna delle ricorrenti, deve ritenersi − al di là del carattere più o meno satisfattivo delle pretese di queste ultime fatte valere con i rispettivi ricorsi − che è obbiettivamente sopravvenuto il difetto di interesse all'impugnazione in ordine alla disposizione relativa alla determinazione dei requisiti per la qualificazione come "montani" dei comuni.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 187

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 136

Costituzione  art. 137

Altri parametri e norme interposte