Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ius superveniens non comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata - Trasferimento della questione sul testo novellato.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ius superveniens non comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata - Trasferimento della questione sul testo novellato.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, prima parte, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, tenuto conto della sostanziale identità di contenuto tra la originaria disposizione della prima parte del comma 187 e quella introdotta dalla novella disposta dal decreto-legge n. 2 del 2010, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti in ordine alla disposizione di cui al comma 187, nella sua formulazione originaria, deve intendersi trasferita, nei termini sopra indicati, sul medesimo comma, quale risulta dal citato decreto-legge n. 2 del 2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, prima parte, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, tenuto conto della sostanziale identità di contenuto tra la originaria disposizione della prima parte del comma 187 e quella introdotta dalla novella disposta dal decreto-legge n. 2 del 2010, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti in ordine alla disposizione di cui al comma 187, nella sua formulazione originaria, deve intendersi trasferita, nei termini sopra indicati, sul medesimo comma, quale risulta dal citato decreto-legge n. 2 del 2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
In tema di trasferimento di questione di legittimità costituzionale sul testo novellato, v. citata sentenza n. n. 40/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 187
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 136
Costituzione
art. 137
Altri parametri e norme interposte