Sentenza 161/2023 (ECLI:IT:COST:2023:161)
Massima numero 45740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/05/2023;  Decisione del  24/05/2023
Deposito del 24/07/2023; Pubblicazione in G. U. 26/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45733  45734  45735  45736  45737  45738  45739  45741  45742


Titolo
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Connessa assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione - Possibilità di una dissociazione temporale tra il consenso e il trasferimento in utero - Impossibilità di revocare il consenso prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto - Ratio - Finalità di salvaguardia dell'integrità psicofisica della donna e della dignità dell'embrione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative all'irrevocabilità del consenso prestato dall'uomo alla PMA dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto. É compito del legislatore ricercare un eventuale diverso equilibrio degli interessi coinvolti). (Classif. 202001).

Testo

Il consenso prestato alla PMA – irrevocabile dal momento della fecondazione dell’ovulo – ha una portata diversa e ulteriore rispetto al mero “consenso informato” al trattamento medico: si è in presenza, infatti, di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio, che comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione. (Precedenti: S. 230/2020; S. 127/2020).

L’irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo alla PMA è funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della donna dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, una volta che questo è ormai giunto alla fecondazione.

La norma che stabilisce l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo si colloca al limite delle cosiddette «scelte tragiche», caratterizzate dall’impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie. (Precedenti: S. 14/2023 – mass. 45311; S. 84/2016 – mass. 38830; S. 118/1996).

Nel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignità umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano temi eticamente sensibili non può che spettare primariamente alla valutazione del legislatore, alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, ferma restando la sindacabilità da parte di della Corte costituzionale delle scelte operate, al fine di verificare che con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole. (Precedenti: S. 221/2019 – mass. 41565; S. 162/2014).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto. Se è vero che la possibilità di una scissione temporale tra la fecondazione e l’impianto si ripercuote indubbiamente sulla libertà dell’uomo di autodeterminarsi, quando, per il decorso del tempo, sia venuta meno quell’affectio familiaris sulla quale si era fondato il comune progetto di genitorialità, tuttavia il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti insito nella norma censurata non è irragionevole. La centralità che il consenso assume nella PMA fa sì che l’uomo – reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione – sia consapevole della possibilità di diventare padre: ciò rende difficile inferire una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. Inoltre, il consenso dell’uomo va oltre agli interessi inerenti la propria sfera individuale, coinvolgendo altri interessi costituzionalmente rilevanti, attinenti alla donna e all’embrione. Ove si considerino, pertanto, la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell’embrione crioconservato risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell’uomo. La norma censurata – benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi con l’unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza crioconservazione – mantiene, quindi, un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi della Corte costituzionale. Non sfuggono, tuttavia, la complessità della fattispecie e le conseguenze che la norma censurata produce in capo all’uomo, spettando tuttavia al legislatore ricercare un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso, salvo il sindacato sulla verifica della sua ragionevolezza).



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte