Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35025  35026  35027  35028  35029  35031  35032  35033  35034  35035  35036  35037  35038


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria e Campania - Ritenuta violazione di giudicato costituzionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sollevata per ritenuta violazione del giudicato costituzionale prospettata da alcune delle ricorrenti. Infatti, perché vi sia violazione del giudicato costituzionale è necessario che una norma sopravvenuta ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale; nel caso di specie, invece, il legislatore ha adottato una disposizione che non ne riproduce un'altra già dichiarata non conforme a Costituzione, né fa a quest'ultima rinvio.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 262/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 187

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Costituzione  art. 137

Altri parametri e norme interposte