Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35025  35026  35027  35028  35029  35030  35032  35033  35034  35035  35036  35037  35038


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di comunità montane - Riconducibilità delle disposizioni denunciate al potere dello Stato di fissare principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e di "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" e devolve ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette. Infatti, la normativa in esame è chiaramente finalizzata al contenimento della spesa pubblica degli enti locali e, per il suo contenuto oggettivo, al pari di disposizioni simili recate da precedenti, analoghi provvedimenti legislativi dello Stato, costituisce espressione del potere dello Stato di fissare i principi fondamentali nella materia sopra indicata. Essa, in quanto tale, è idonea ad incidere, come si è accennato, su una materia, quale quella concernente la disciplina delle comunità montane, rimessa alla potestà legislativa residuale delle Regioni e, di conseguenza, a superare il vaglio di costituzionalità con riferimento alla prospettata lesione dei citati parametri costituzionali e, in particolare, quello di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

In tema di identificazione della "materia", v. citata sentenza n. 430/2007.

Sulla definizione della materia "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 52/2010, n. 237 e 139/2009.

In tema di comunità montane, v. citata sentenza n. 27/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 187

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte