Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane previsto con il ricorso al fondo nazionale ordinario per gli investimenti (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992) - Violazione del limite generale della ragionevolezza all'esercizio della potestà legislativa, con indebita incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni e lesione del principio di copertura finanziaria degli oneri già assunti dalle comunità montane per l'ammortamento di mutui pluriennali originariamente garantiti dal finanziamento statale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane previsto con il ricorso al fondo nazionale ordinario per gli investimenti (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992) - Violazione del limite generale della ragionevolezza all'esercizio della potestà legislativa, con indebita incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni e lesione del principio di copertura finanziaria degli oneri già assunti dalle comunità montane per l'ammortamento di mutui pluriennali originariamente garantiti dal finanziamento statale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nella parte in cui, nel richiamare l'articolo 34 del d.lgs. n. 504 del 1992, sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Infatti, per quanto attiene al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la disposizione denunciata non contiene alcuna indicazione, che pure sarebbe stata necessaria, in ordine al pagamento delle rate di ammortamento sui mutui pluriennali ancora in essere, stipulati dalle comunità montane con il concorso dello Stato, che ha fatto sorgere in capo a queste ultime un legittimo affidamento. Sicché, la norma, nello stabilire anche la cessazione del finanziamento statale delle comunità in questione tramite il fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cui fa espresso riferimento l'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992), palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall'art. 119 Cost. e come operante nelle more dell'attuazione del c. d. federalismo fiscale, lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual è quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente "garantiti" dal finanziamento statale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nella parte in cui, nel richiamare l'articolo 34 del d.lgs. n. 504 del 1992, sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Infatti, per quanto attiene al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la disposizione denunciata non contiene alcuna indicazione, che pure sarebbe stata necessaria, in ordine al pagamento delle rate di ammortamento sui mutui pluriennali ancora in essere, stipulati dalle comunità montane con il concorso dello Stato, che ha fatto sorgere in capo a queste ultime un legittimo affidamento. Sicché, la norma, nello stabilire anche la cessazione del finanziamento statale delle comunità in questione tramite il fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cui fa espresso riferimento l'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992), palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall'art. 119 Cost. e come operante nelle more dell'attuazione del c. d. federalismo fiscale, lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual è quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente "garantiti" dal finanziamento statale.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 187
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte