Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie statali già destinate alle comunità montane con il ricorso al fondo nazionale ordinario per gli investimenti e ad "altre disposizioni di legge" - Disposizioni strettamente connesse ad altre già oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie statali già destinate alle comunità montane con il ricorso al fondo nazionale ordinario per gli investimenti e ad "altre disposizioni di legge" - Disposizioni strettamente connesse ad altre già oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Deve essere dichiarata, per consequenzialità logica, l'illegittimità costituzionale della previsione, contenuta nell'art. 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, concernente la devoluzione, in via transitoria, ai comuni già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi in applicazione delle altre «disposizioni di legge» come sopra specificato, in quanto si tratta di disposizioni strettamente connesse al primo periodo del comma 187, di cui è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale.
Deve essere dichiarata, per consequenzialità logica, l'illegittimità costituzionale della previsione, contenuta nell'art. 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, concernente la devoluzione, in via transitoria, ai comuni già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi in applicazione delle altre «disposizioni di legge» come sopra specificato, in quanto si tratta di disposizioni strettamente connesse al primo periodo del comma 187, di cui è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 187
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte