Sentenza 326/2010 (ECLI:IT:COST:2010:326)
Massima numero 35036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35025  35026  35027  35028  35029  35030  35031  35032  35033  35034  35035  35037  35038


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie statali già destinate alle comunità montane con il ricorso al fondo nazionale ordinario per gli investimenti e ad "altre disposizioni di legge" - Disposizioni strettamente connesse ad altre già oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
Deve essere dichiarata, per consequenzialità logica, l'illegittimità costituzionale della previsione, contenuta nell'art. 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, concernente la devoluzione, in via transitoria, ai comuni già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi in applicazione delle altre «disposizioni di legge» come sopra specificato, in quanto si tratta di disposizioni strettamente connesse al primo periodo del comma 187, di cui è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 187

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte