Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Preliminare delimitazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità - Riferibilità delle censure alla prevista inutilizzabilità delle graduatorie concorsuali per le figure professionali interessate alla procedura di stabilizzazione - Individuazione del petitum .
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., le censure del rimettente non investono l'istituto della stabilizzazione del personale in quanto tale, così come previsto dalla legge statale n. 296 del 2006 e dalla suddetta legge regionale, né la circostanza che le procedure di stabilizzazione introdotte da tali leggi prevedano un concorso interamente riservato ad una determinata categoria di lavoratori precari, ma riguardano solo la preferenza accordata ai precari a scapito dello scorrimento delle graduatorie e, in particolare, l'inutilizzabilità delle graduatorie concorsuali per le figure professionali interessate alla procedura di stabilizzazione. Quanto al petitum, esso è individuabile, oltre che dal complessivo tenore dell'ordinanza, specialmente dalla richiesta di assicurare una priorità, per la copertura dei posti vacanti in organico, al meccanismo dello scorrimento delle liste, e dalla richiesta della dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata nella parte in cui non prevede che possa farsi luogo a procedure di stabilizzazione solo per quei posti che risultino vacanti in organico dopo avere previamente esaurito lo scorrimento di tutte le graduatorie ancora temporalmente valide.