Sentenza 161/2023 (ECLI:IT:COST:2023:161)
Massima numero 45741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/05/2023; Decisione del
24/05/2023
Deposito del 24/07/2023; Pubblicazione in G. U. 26/07/2023
Titolo
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - In genere - Decisione - Spettanza alla sola donna - Irrilevanza della volontà del padre del concepito - Insindacabilità da parte della Corte costituzionale di tale scelta politico-legislativa - Coerenza con il disegno della relativa normativa e con la tutela della salute psicofisica della donna. (Classif. 002001).
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - In genere - Decisione - Spettanza alla sola donna - Irrilevanza della volontà del padre del concepito - Insindacabilità da parte della Corte costituzionale di tale scelta politico-legislativa - Coerenza con il disegno della relativa normativa e con la tutela della salute psicofisica della donna. (Classif. 002001).
Testo
È insindacabile, in ragione del coinvolgimento del corpo della donna, la scelta politico-legislativa di lasciarla unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza, senza riconoscere rilevanza alla volontà del padre del concepito; tale scelta non può considerarsi, in ogni caso, irrazionale in quanto è coerente al disegno dell’intera normativa e, in particolare, all’incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna. (Precedente: S. 389/1988 – mass. 13674).
Il diritto alla salute della donna va inteso nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica. (Precedenti: S. 162/2014-mass. 37994).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte