Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore questione proposta dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo - Inammissibilità.
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, è inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (rubricato "Piano di stabilizzazione del personale") proposta, in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost., dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo, in quanto l'impugnata disposizione avrebbe previsto un'irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di persone.
Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 50/2010.