Sentenza 327/2010 (ECLI:IT:COST:2010:327)
Massima numero 35040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35039  35041  35042  35043  35044


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore questione proposta dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo - Inammissibilità.

Testo

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, è inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (rubricato "Piano di stabilizzazione del personale") proposta, in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost., dalle parti costituite, appellanti nel giudizio a quo, in quanto l'impugnata disposizione avrebbe previsto un'irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di persone.

Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 50/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  16/04/2007  n. 10  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte