Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo della censurata legge regionale o, comunque, per mancata contestuale impugnazione della disposizione statale da essa recepita - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa regionale e basata sull'assunto che la legge censurata, limitandosi a recepire la normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disciplina statale. Invero, quest'ultima, nel rimettere ai legislatori regionali l'opzione di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, si limita, a fini di coordinamento della finanza pubblica, a porre vincoli ad una scelta normativa regionale che è del tutto autonoma e rientra, per il resto, nella competenza legislativa residuale delle Regioni in ordine all'organizzazione dei propri uffici.