Sentenza 327/2010 (ECLI:IT:COST:2010:327)
Massima numero 35042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35039  35040  35041  35043  35044


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilità della questione per carenza di interesse degli appellanti nel giudizio a quo - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per carenza di interesse degli appellanti nel giudizio a quo, sollevata dalla difesa della ASL parte del giudizio principale e basata sull'assunto dell'inutilizzabilità della graduatoria concorsuale in cui essi sono inseriti, poiché questa, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.P.R. n. 220 del 2001, applicabile ratione temporis al caso di specie in luogo dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, non sarebbe utilizzabile per posti di nuova istituzione, quali sarebbero quelli cui gli appellanti in concreto aspirerebbero, essendo stata la pianta organica variata dopo l'indizione del concorso. L'eccezione, che involge questioni di fatto e di diritto non riferite dall'ordinanza di rimessione, è evidentemente inaccoglibile ed è, altresì, infondata, a prescindere da ogni accertamento di fatto, posto che l'evocata variazione della pianta organica è, comunque, intervenuta dopo la proposizione del ricorso originario e dopo la sentenza del TAR impugnata davanti al giudice a quo e quindi non potrebbe in alcun modo dimostrare l'asserita originaria carenza di interesse dei ricorrenti.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  16/04/2007  n. 10  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte