Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza e per carente motivazione in ordine alla prospettata immediata lesività della censurata disposizione regionale sulle posizioni giuridiche degli appellanti nel giudizio a quo - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa della ASL parte del giudizio principale, per manifesta irrilevanza e per carenza di motivazione circa l'immediata lesività della censurata disposizione sulle posizioni giuridiche degli appellanti nel giudizio a quo. Invero, la difesa della Asl, più che prospettare un motivo di inammissibilità della questione sollevata dal rimettente Consiglio di Stato, formula una censura attinente al merito della questione, proponendo un problema di interpretazione dell'impugnato art. 30 che non avrebbe alcun contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in tema di stabilizzazione dei precari, limitandosi a demandare alla delibera della Giunta regionale la definizione di criteri e modalità della stabilizzazione. Ed è, pertanto, nella trattazione del merito della questione che tali argomenti devono essere valutati.