Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale n. 296 del 2006 - Denunciata violazione dei principi del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di ragionevolezza e di imparzialità della funzione legislativa - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, rubricato "Piano di stabilizzazione del personale" e impugnato in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto assunto dal rimettente, la norma de qua - che, «In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296», obbliga la Giunta regionale a deliberare, «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, (...) un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata» - non dispone alcunché in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti, limitandosi a demandare ad una delibera della Giunta regionale l'adozione di modalità e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale precario. D'altronde, nessuna disposizione in ordine al divieto di utilizzabilità delle graduatorie è contenuta nella norma statale (art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006) attuata dal legislatore regionale, né, in via generale, nell'intera disciplina della stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (art. 1, commi 519 e ss.). Il divieto di utilizzabilità delle graduatorie, unitamente a quello di indire nuovi concorsi e di proseguire quelli in atto, risulta, invece, espressamente, e per la prima volta, affermato soltanto dal regolamento approvato con delibera 15 ottobre 2007, n. 1657, con cui la Giunta regionale ha dato attuazione all'impugnata disposizione, prevedendo che «per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare all'attuazione del suddetto processo». Pertanto, sarà compito del rimettente valutare direttamente detta disposizione regolamentare di attuazione, la quale introduce una priorità della procedura di stabilizzazione rispetto alle altre procedure di assunzione di personale previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali.