Istruzione - Competenze attribuite in materia alle Regioni ordinarie dall'art. 117 Cost. - Insussistenza di forme di autonomia più ampie rispetto alle competenze attribuite dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alle Province autonome - Conseguente necessità di valutare la deliberazione censurata alla stregua delle previsioni statutarie.
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra enti proposto dal Governo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, sorto a seguito della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 103, recante l'approvazione dei modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica, è inconferente l'evocazione degli artt. 117 e 118 Cost. quali parametri asseritamente violati dalla deliberazione censurata. Infatti, in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
In senso analogo, vedi, citata, sentenza n. 213 del 2009.