Istruzione - Provincia Autonoma di Bolzano - Deliberazione della Giunta recante l'approvazione modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige alle Province autonome - Violazione del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica - Non spettanza alla Provincia autonoma della potestà esercitata - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento delle ulteriori censure.
Non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado; dal che consegue annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1034 del 14 aprile 2009, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica. La deliberazione censurata esorbita dai limiti posti dall'art. 9, n. 2 (secondo cui la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria attribuita alla Provincia di Bolzano incontra anche lo specifico limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»), in riferimento agli artt. 5 e 16 dello statuto regionale, ponendosi così in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità dedotti). Infatti, il potere della Giunta regionale di approvare «i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado», di cui all'art. 18 della legge della Provincia di Bolzano n. 12 del 2000, deve essere ritenuto un potere condizionato e limitato dai contenuti dei modelli ministeriali previamente adottati, nella parte in cui essi siano espressivi di esigenze unitarie, attribuibili alla sfera di competenza dello Stato (cfr. d.P.R. n. 89 del 1983).