Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 202001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Pur riguardando l’art. 8 CEDU anche le decisioni di avere o non avere un figlio, si deve escludere che la norma censurata superi il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato italiano, in quanto – come precisato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo – il ricorso al trattamento di fecondazione in vitro dà luogo a delicate questioni etiche e concerne aree in cui manca un consenso europeo.