Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi - Facoltà del giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna alla pena pecuniaria - Omessa previsione della sospensione del procedimento penale per la violazione di norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dello straniero anche nei confronti dei lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie - Individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità - Riferibilità delle doglianze, in base all'intero contesto delle ordinanze di rimessione, anche a norme non indicate nei dispositivi.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b), e 22, lett. o), della medesima legge n. 94 del 2009, dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della legge n. 94 del 2009, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità, non rileva che il rimettente non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché dall'intero contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino anche sulle altre norme citate.
Sull'individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 320/2009, ordinanze n. 192/2010 e n. 85/2003.