Ordinanza 329/2010 (ECLI:IT:COST:2010:329)
Massima numero 35051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35049  35050  35052


Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi - Facoltà del giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna alla pena pecuniaria - Omessa previsione della sospensione del procedimento penale per la violazione di norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dello straniero anche nei confronti dei lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carenza di indicazioni in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza delle questioni e di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il primo aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e il secondo modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b), e 22, lett. o), della medesima legge n. 94 del 2009), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non é prevista la possibilità per lo straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi; è attribuita al giudice di pace la facoltà di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento della pena pecuniaria; e non è prevista la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dello straniero anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie. Infatti, le ordinanze di rimessione, trascurando di fornire qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il giudicante debba fare applicazione.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta indicazione della norma oggetto di censura, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 256/2009 e n. 384/2007.

Sulle medesime censure riferite all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 250/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 16  co. 1

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 22

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 1  co. 1

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 1  co. 8

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 62  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte