Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Difetto, nell'ordinanza di rimessione, di una motivazione autosufficiente ed esplicativa delle ragioni del prospettato dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infatti, il rimettente non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, essendosi limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nell'ordinanza, in relazione alle quali si afferma in forma apodittica che la questione è "proposta in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante".
Sulle medesime censure riferite all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 250/2010.