Sentenza 331/2010 (ECLI:IT:COST:2010:331)
Massima numero 35055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35054  35056  35057  35058  35059  35060  35061


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione regionale non indicata nella delibera del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 ("Disposizioni in materia di energia nucleare"), promossa con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché manca nella delibera del Consiglio dei ministri l'indicazione di tale disposizione e, dunque, manca l'autorizzazione da parte dell'organo politico deputato in via esclusiva ad individuare l'oggetto della questione di costituzionalità.

Sul punto, v., ex multis, la citata sentenza n. 533/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/12/2009  n. 30  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  04/12/2009  n. 30  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 7  

legge  06/08/2008  n. 133  art.   

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25