Sentenza 331/2010 (ECLI:IT:COST:2010:331)
Massima numero 35055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
03/11/2010; Decisione del
03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione regionale non indicata nella delibera del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.
Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione regionale non indicata nella delibera del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 ("Disposizioni in materia di energia nucleare"), promossa con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché manca nella delibera del Consiglio dei ministri l'indicazione di tale disposizione e, dunque, manca l'autorizzazione da parte dell'organo politico deputato in via esclusiva ad individuare l'oggetto della questione di costituzionalità.
Sul punto, v., ex multis, la citata sentenza n. 533/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/12/2009
n. 30
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
04/12/2009
n. 30
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 7
legge 06/08/2008
n. 133
art.
legge 23/07/2009
n. 99
art. 25