Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Costituzione in giudizio della Regione Campania deliberata dal coordinatore dell'Avvocatura regionale, anziché dalla Giunta regionale - Inammissibilità.
È inammissibile la costituzione della Regione Campania nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché detta costituzione non è stata deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma dal coordinatore dell'Avvocatura regionale.
In proposito, v. la citata ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 nel giudizio definito con la sentenza n. 225/2010.