Sentenza 331/2010 (ECLI:IT:COST:2010:331)
Massima numero 35056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 17/11/2010; Pubblicazione in G. U. 24/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  35054  35055  35057  35058  35059  35060  35061


Titolo
Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Costituzione in giudizio della Regione Campania deliberata dal coordinatore dell'Avvocatura regionale, anziché dalla Giunta regionale - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile la costituzione della Regione Campania nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché detta costituzione non è stata deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma dal coordinatore dell'Avvocatura regionale.

In proposito, v. la citata ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 nel giudizio definito con la sentenza n. 225/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  21/01/2010  n. 2  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 7  

legge  06/08/2008  n. 133  art.   

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2