Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Deduzioni di intervenienti privati riferite a disposizioni normative non costituenti oggetto del giudizio di costituzionalità - Valutazione, anche preliminare di ammissibilità, riservata a separate pronunce da rendere sulle disposizioni e sulle censure cui si riferiscono gli interventi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, le deduzioni di tre soggetti privati intervenienti riguardano esclusivamente disposizioni normative non costituenti oggetto dell'odierno scrutinio. Sicché, tali interventi saranno valutati, anche sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità, quando la Corte sarà chiamata a valutare le censure cui essi si riferiscono.