Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità della questione per omessa indicazione dei principi fondamentali della materia dell'energia asseritamente violati e per il carattere prematuro del ricorso - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 ("Disposizioni in materia di energia nucleare"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità delle questioni proposte dalla Regione Puglia e basate sul duplice rilievo per cui lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali della materia dell'energia che la Regione avrebbe violato, e avrebbe comunque prematuramente agito in giudizio, senza provvedere a consacrare tali principi tramite apposite disposizioni di legge. Invero, il ricorrente ha adeguatamente denunciato il carattere di principio della normativa regionale impugnata, con riferimento al divieto di installare impianti nucleari in assenza di intesa, asserendo che tale disciplina eccede i confini della normativa di dettaglio e frustra le finalità perseguite dalla legge n. 99 del 2009; tutto ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità della censura.