Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione che ha riconosciuto una indennità di attrattività regionale al personale della dirigenza medica e infermieristico). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lett. l, e terzo, e dell’art. 2, lett. a e b, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, in relazione agli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 – dell’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021, che ha riconosciuto una indennità di attrattività regionale al personale della dirigenza medica e infermieristico titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l’Azienda USL della Valle d’Aosta. La rinuncia è motivata dall’abrogazione della norma impugnata ad opera della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2022).