Energia - Norme della Regione Basilicata - Energia nucleare - Divieto di installare nel territorio lucano, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonché depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., l'art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, che vieta, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, l'installazione nel territorio lucano di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. La disciplina di localizzazione degli impianti e dei depositi é distribuita tra Stato e Regioni, essendo le disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e alla materia di riparto concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.) a seconda che esse riguardino, rispettivamente, i rifiuti radioattivi e gli impianti di produzione. Sono comunque necessarie, nell'esercizio delle funzioni amministrative, forme di collaborazione (rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata) la cui regolamentazione spetta al legislatore statale titolare della competenza in materia, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, determinare forme e modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le opportunità di conseguimento degli obiettivi prioritari affidati al legislatore statale. Il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa non rende tuttavia irrilevante il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale, non dovendosi confondere due questioni diverse, quali i vincoli costituzionali imposti al legislatore e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli. Se, con riguardo al primo profilo, sussiste la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con riguardo al secondo, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore statale cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le scelte compiute potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma in nessun caso la Regione potrà utilizzare la potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga incostituzionale, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché adire la Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. Peraltro, successivamente alla disposizione censurata, il legislatore statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta, in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di costituzionalità. Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni a carattere ultraregionale assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi unilateralmente al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui disciplina i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile. (Resta assorbita ogni altra residua censura).
Sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare alle materie "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente concorso di competenze statali e regionali, v. le citate sentenze n. 278/2010, n. 247/2006 e n. 62/2005.
Sulla necessità di garantire, nella materia dell'energia, adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, v. la citata sentenza n. 278/2010.
Per l'affermazione che la Regione non può utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.», v. la citata sentenza n. 198/2004.