Sentenza 332/2010 (ECLI:IT:COST:2010:332)
Massima numero 35108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  15/11/2010;  Decisione del  15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35107  35109  35110  35111


Titolo
Energia - Norme della Regione Marche - Determinazione delle caratteristiche degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione dei parametri costituzionali asseritamente violati - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione dei parametri costituzionali asseritamente violati. Lo Stato ha menzionato i principi espressi dalla predetta norma comunitaria, non quale autonomo parametro interposto di un precetto costituzionale non identificato, ma semplicemente per sottolineare che le previsioni della norma statale interposta - l'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) - sono conformi ai principi della legislazione comunitaria.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  22/12/2009  n. 31  art. 57  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art. 6