Energia - Norme della Regione Marche - Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale - Determinazione delle caratteristiche necessarie, quali la capacità di generazione non superiore a 5MW termici, l'autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e l'utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente - Violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (che fissa i requisiti che debbono essere posseduti dagli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse affinché possano essere autorizzati nel territorio della Regione, determinando le caratteristiche necessarie, quali la capacità di generazione non superiore a 5MW termici, l'autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e l'utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente), in quanto la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".