Sentenza 333/2010 (ECLI:IT:COST:2010:333)
Massima numero 35113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
15/11/2010; Decisione del
15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Previsione che le disponibilità finanziarie derivanti dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegate per nuove assunzioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Eccezione di inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Previsione che le disponibilità finanziarie derivanti dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegate per nuove assunzioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Eccezione di inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere richiesta dalla difesa regionale, in considerazione delle modifiche legislative intervenute successivamente al ricorso. La disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che ha inserito i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, prevedendo una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale sanitario, con decurtazione dei posti dei cessati dal servizio nel 2009 pari al 40 per cento della spesa: tuttavia, si tratta di una riduzione che non riguarda i posti già coperti ovvero oggetto di procedimenti in itinere. Successivamente, la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, ha sospeso l'efficacia della disposizione impugnata fino alla decisione della Corte (art. 3) e ha introdotto il cosiddetto «blocco del turn-over» per il triennio 2010-2012 (art. 2). La legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, quindi, non ha abrogato, ma solo sospeso l'efficacia della norma censurata. La sospensione, inoltre, è stata disposta a partire dal 6 agosto 2010, mentre la legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 è in vigore dal 30 novembre 2009. Infine, la stessa efficacia della legge regionale n. 12 del 2010 è condizionata al raggiungimento dell'accordo tra Stato e Regione Puglia per il piano di rientro. Qualora l'accordo non venisse sottoscritto entro il 15 dicembre 2010, termine fissato da ultimo dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalle legge 1° ottobre 2010, n. 163, anche il «blocco del turn-over» verrebbe rimosso.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere richiesta dalla difesa regionale, in considerazione delle modifiche legislative intervenute successivamente al ricorso. La disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che ha inserito i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, prevedendo una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale sanitario, con decurtazione dei posti dei cessati dal servizio nel 2009 pari al 40 per cento della spesa: tuttavia, si tratta di una riduzione che non riguarda i posti già coperti ovvero oggetto di procedimenti in itinere. Successivamente, la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, ha sospeso l'efficacia della disposizione impugnata fino alla decisione della Corte (art. 3) e ha introdotto il cosiddetto «blocco del turn-over» per il triennio 2010-2012 (art. 2). La legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, quindi, non ha abrogato, ma solo sospeso l'efficacia della norma censurata. La sospensione, inoltre, è stata disposta a partire dal 6 agosto 2010, mentre la legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 è in vigore dal 30 novembre 2009. Infine, la stessa efficacia della legge regionale n. 12 del 2010 è condizionata al raggiungimento dell'accordo tra Stato e Regione Puglia per il piano di rientro. Qualora l'accordo non venisse sottoscritto entro il 15 dicembre 2010, termine fissato da ultimo dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalle legge 1° ottobre 2010, n. 163, anche il «blocco del turn-over» verrebbe rimosso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 2
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 3
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 71
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 73