Sentenza 333/2010 (ECLI:IT:COST:2010:333)
Massima numero 35114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/11/2010;  Decisione del  15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35112  35113


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Previsione che le disponibilità finanziarie derivanti dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegate per nuove assunzioni - Violazione della legislazione statale di contenimento della spesa per il personale, espressione di principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, in quanto destinando l'intero ammontare dei minori costi derivanti da cessazioni del servizio negli anni 2009 e 2010 a nuove assunzioni, non rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola, quindi, l'art. 117, terzo comma, Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  27/11/2009  n. 27  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  27/11/2009  n. 27  art. 1  co. 2

legge della Regione Puglia  27/11/2009  n. 27  art. 1  co. 3

legge della Regione Puglia  27/11/2009  n. 27  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 565  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 71  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 73