Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela di bene complesso e unitario - Conseguente limite all'intervento regionale, salva la possibilità di adottare standard più elevati di tutela (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Molise in materia di recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati, che proroga al 30 aprile 2023 il termine per gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica). (Classif. 170007).
Il sistema di pianificazione paesaggistica, come delineato dal codice di settore, costituisce attuazione dell’art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. L’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assurge, dunque, a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, ed è espressione delle scelte del legislatore nazionale, dotato in materia di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45119; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 74/2021 - mass. 43834; S. 240/2020 - mass. 43216).
La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rimanendo comunque salva la facoltà delle regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente. (Precedenti: S. 272/2009 - mass. 34019; S. 12/2009 - mass. 33128; S. 367/2007 - mass. 31778).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 6, comma 2, lett. a, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che sostituisce le parole «30 aprile 2022» con quelle «30 aprile 2023» nel testo dell’art. 1, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Molise n. 25 del 2008, concernente la disciplina degli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati. La disposizione impugnata dal Governo protrae nel tempo la possibilità, già eccezionale e transitoria, di realizzare modifiche all’aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori che risultino assoggettati a tutela paesaggistica; e ciò stabilisce prescindendo, in modo esplicito, dal necessario percorso condiviso con lo Stato, finalizzato a confluire nel piano paesaggistico, al di fuori di qualsiasi schema di cooperazione o di collaborazione con l’autorità statale competente, in violazione del principio della copianificazione paesaggistica, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato).