Lavoro e occupazione - Istruzione - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina regionale dell'apprendistato - Struttura e contenuti della formazione formale interna all'azienda - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza in materia riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 - nella parte in cui disciplinano la "formazione formale interna" all'azienda - promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.. Le disposizioni impugnate non invadono, infatti, le competenze legislative esclusive dello Stato poiché da un lato, sia l'art. 6, comma 4, lettere da a) a d), sia l'art. 29, commi 1 e 2, della detta legge regionale, si limitano a formulare indicazioni generali relative alla capacità formativa dell'azienda, che riprendono, a grandi linee, criteri e requisiti già previsti dalla legislazione statale (v. artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003); dall'altro, gli artt. 6, comma 4, lettera e), e 29, comma 3, sono espressione del potere di controllo delle Regioni in materia, perché definiscono i criteri e le modalità di verifica della formazione aziendale, non la capacità formativa dell'impresa.
- In tema, v., citata, sentenza n. 176/2010.