Sentenza 334/2010 (ECLI:IT:COST:2010:334)
Massima numero 35116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/11/2010;  Decisione del  15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35115  35117


Titolo
Lavoro e occupazione - Istruzione - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina regionale dell'apprendistato - Attività di formazione formale esterna all'impresa, correlata all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione - Riserva ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale - Contrasto con la disciplina statale sull'obbligo di istruzione, che rientra tra le "norme generali sull'istruzione", la quale fissa l'età per l'accesso all'apprendistato al compimento del sedicesimo anno di età - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, l'art. 25, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30. La norma impugnata, nel prevedere che l'apprendistato qualificante, mediante «formazione formale esterna» all'azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, lede il principio posto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nell'estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l'età per l'accesso al lavoro. Da ciò deriva che si può accedere all'apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione. La disposizione impugnata, dunque, fissando in quindici anni l'età minima per accedere all'apprendistato, è in contrasto con la richiamata disciplina statale sull'obbligo di istruzione, che rientra tra le norme generali sull'istruzione.

- In tema, v., citata, sentenza n. 309 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  04/12/2009  n. 30  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 622