Lavoro e occupazione - Istruzione - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina regionale dell'apprendistato - Attività di formazione formale esterna all'impresa, correlata all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione - Riserva ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale - Contrasto con la disciplina statale sull'obbligo di istruzione, che rientra tra le "norme generali sull'istruzione", la quale fissa l'età per l'accesso all'apprendistato al compimento del sedicesimo anno di età - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, l'art. 25, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30. La norma impugnata, nel prevedere che l'apprendistato qualificante, mediante «formazione formale esterna» all'azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, lede il principio posto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nell'estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l'età per l'accesso al lavoro. Da ciò deriva che si può accedere all'apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione. La disposizione impugnata, dunque, fissando in quindici anni l'età minima per accedere all'apprendistato, è in contrasto con la richiamata disciplina statale sull'obbligo di istruzione, che rientra tra le norme generali sull'istruzione.
- In tema, v., citata, sentenza n. 309 del 2010.