Sentenza 334/2010 (ECLI:IT:COST:2010:334)
Massima numero 35117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/11/2010;  Decisione del  15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35115  35116


Titolo
Lavoro e occupazione - Istruzione - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina regionale dell'apprendistato - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a disciplinare unilateralmente, anziché codeterminare, la formazione formale esterna all'impresa, indicando anche la durata dell'attività formativa, nonché i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di leale collaborazione, gli artt. 25, comma 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009, nella parte in cui prevedono che la Giunta regionale possa disciplinare in via autonoma i profili formativi dell'apprendistato. Le disposizioni impugnate contrastano con gli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, che richiedono l'intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le altre censure restano assorbite.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  04/12/2009  n. 30  art. 25  co. 2

legge della Regione Abruzzo  04/12/2009  n. 30  art. 28  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 48    co. 4  

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 49    co. 5