Ordinanza 335/2010 (ECLI:IT:COST:2010:335)
Massima numero 35118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/11/2010; Decisione del
15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Divieto di sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento processuale, nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Genericità del petitum - Aberratio ictus - Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Divieto di sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento processuale, nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Genericità del petitum - Aberratio ictus - Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Innanzitutto, il petitum è affetto da genericità, non risultando esplicitato in modo inequivocabile, né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, il risultato cui tende il rimettente: infatti, mentre in un passaggio dell'ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale procedente per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, la cui eliminazione dall'ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale. Sussiste, poi, un'evidente aberratio ictus, posto che la norma da censurare va individuata non già in quella denunciata (non dipendendo dalla sua espunzione il venir meno del divieto ritenuto incostituzionale) ma nell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Inoltre, non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre rimedio al divieto di sospensione. Infine, il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, alla stregua della previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Innanzitutto, il petitum è affetto da genericità, non risultando esplicitato in modo inequivocabile, né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, il risultato cui tende il rimettente: infatti, mentre in un passaggio dell'ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale procedente per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, la cui eliminazione dall'ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale. Sussiste, poi, un'evidente aberratio ictus, posto che la norma da censurare va individuata non già in quella denunciata (non dipendendo dalla sua espunzione il venir meno del divieto ritenuto incostituzionale) ma nell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Inoltre, non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre rimedio al divieto di sospensione. Infine, il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, alla stregua della previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per genericità del petitum v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 91/2010, n. 269/2009, n. 243/2009, n. 187/2009 e n. 155/2009.
Sull'inammissibilità delle questioni per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze n. 58/2010 e n. 266/2009.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 39
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte