Ordinanza 336/2010 (ECLI:IT:COST:2010:336)
Massima numero 35119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/11/2010;  Decisione del  15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante dalla circolazione illegale di veicolo non assicurato - Omessa estensione del diritto all'indennizzo, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Richiesta di intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/1969  n. 990  art. 1  co. 3

decreto-legge  23/12/1976  n. 857  art.   co. 

 26/02/1977  n. 39  art.   co. 

legge  24/12/1969  n. 990  art. 19  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte