Ordinanza 337/2010 (ECLI:IT:COST:2010:337)
Massima numero 35120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
15/11/2010; Decisione del
15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Recupero di base imponibile - Tassabilità come "redditi diversi" dei proventi illeciti indicati nell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza in riferimento a gran parte degli evocati parametri - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Recupero di base imponibile - Tassabilità come "redditi diversi" dei proventi illeciti indicati nell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza in riferimento a gran parte degli evocati parametri - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost., in quanto - stabilendo, con norma innovativa indebitamente autoqualificata come di interpretazione autentica, che l'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 si interpreta nel senso che i proventi illeciti in esso indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, «sono comunque considerati come redditi diversi» − sottopone retroattivamente a tassazione, quali "redditi diversi", anche i proventi illeciti che non rientrano in detta categoria di redditi. In ordine all'asserita non riconducibilità alle categorie previste dal citato art. 6, comma 1 (redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; di impresa; diversi) dei proventi ripresi a tassazione (costituiti, nella specie, da somme illecitamente distratte, in favore della società di capitali contribuente, dall'amministratore di quest'ultima, il quale aveva agito a danno di altra società di capitali di cui aveva, parimenti, poteri di rappresentanza e delega), il rimettente si limita, ad affermare che essi non rientrano in alcuna delle ipotesi di "redditi diversi" elencate dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 ed omette di prendere in considerazione le altre categorie reddituali. In particolare, la Commissione a quo non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per cui i proventi in esame non siano riconducibili alla categoria dei "redditi d'impresa", motivazione tanto più necessaria in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 917 - corrispondente all'attuale art. 81 - qualifica come "reddito d'impresa", in forza di una specifica presunzione, il reddito complessivo delle società di capitali, indipendentemente dalla natura della fonte dalla quale esso derivi. Tale lacuna motivazionale in ordine alla possibilità di classificare i suddetti proventi illeciti nella categoria "reddito d'impresa" si risolve in un difetto di motivazione sull'applicabilità, nel giudizio a quo, della disposizione censurata, la quale si applica solo «qualora» i proventi illeciti «non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1» citato. Il descritto profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto a quello ulteriore della totale assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost., in quanto - stabilendo, con norma innovativa indebitamente autoqualificata come di interpretazione autentica, che l'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 si interpreta nel senso che i proventi illeciti in esso indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, «sono comunque considerati come redditi diversi» − sottopone retroattivamente a tassazione, quali "redditi diversi", anche i proventi illeciti che non rientrano in detta categoria di redditi. In ordine all'asserita non riconducibilità alle categorie previste dal citato art. 6, comma 1 (redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; di impresa; diversi) dei proventi ripresi a tassazione (costituiti, nella specie, da somme illecitamente distratte, in favore della società di capitali contribuente, dall'amministratore di quest'ultima, il quale aveva agito a danno di altra società di capitali di cui aveva, parimenti, poteri di rappresentanza e delega), il rimettente si limita, ad affermare che essi non rientrano in alcuna delle ipotesi di "redditi diversi" elencate dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 ed omette di prendere in considerazione le altre categorie reddituali. In particolare, la Commissione a quo non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per cui i proventi in esame non siano riconducibili alla categoria dei "redditi d'impresa", motivazione tanto più necessaria in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 917 - corrispondente all'attuale art. 81 - qualifica come "reddito d'impresa", in forza di una specifica presunzione, il reddito complessivo delle società di capitali, indipendentemente dalla natura della fonte dalla quale esso derivi. Tale lacuna motivazionale in ordine alla possibilità di classificare i suddetti proventi illeciti nella categoria "reddito d'impresa" si risolve in un difetto di motivazione sull'applicabilità, nel giudizio a quo, della disposizione censurata, la quale si applica solo «qualora» i proventi illeciti «non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1» citato. Il descritto profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto a quello ulteriore della totale assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 36
co. 34
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte