Straniero - Revoca automatica del permesso di soggiorno in caso di condanna definitiva per taluni reati specificamente indicati - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente carenza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41 Cost., nonché agli artt. 13 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se il ricorrente sia o meno in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o no esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto: circostanze che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto dei d.lgs. n. 3 e n. 5 del 2007. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione.
In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 165/2010, n. 219/2009 e n. 378/2008.