Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Disciplina transitoria del rilascio delle autorizzazioni - Applicabilità dei parametri e dei criteri "attualmente vigenti", con conseguente ritenuta convalida del diniego di autorizzazione fondato sul criterio del contingentamento numerico dei pubblici esercizi, vietato dalla legislazione statale - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), impugnato in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sollevata da una delle parti del giudizio a quo, poiché il TAR ha plausibilmente motivato in ordine alla sussistenza di tale requisito. Infatti, il rimettente, dopo avere delibato l'infondatezza dei primi cinque motivi del ricorso proposto nel giudizio principale, ha indicato che la parte attrice, con il sesto motivo, ha dedotto che il citato art. 38, comma 1, non permetterebbe di stabilire il criterio del contingentamento numerico delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, previsto dall'impugnato provvedimento di diniego. Secondo il TAR, invece, la norma censurata, avendo prodotto «l'effetto di convalidare» tale provvedimento, costituisce la disposizione da applicare nel giudizio principale, con conseguente rilevanza della questione di legittimità costituzionale della medesima. Inoltre, il rimettente ha offerto una non implausibile ricostruzione del quadro normativo di riferimento, esplicitando adeguatamente le ragioni a conforto della premessa interpretativa posta a base della sollevata questione, nella parte concernente l'individuazione del criterio che governa il rilascio delle autorizzazioni in esame e la circostanza che la Regione Veneto, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti, non può derogarlo.
Sull'idoneità di una motivazione non implausibile in punto di rilevanza a dare ingresso al giudizio di costituzionalità, v., ex multis, le citate sentenze n. 270/2010 e n. 34/2010.