Ordinanza 339/2010 (ECLI:IT:COST:2010:339)
Massima numero 35123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  15/11/2010;  Decisione del  15/11/2010
Deposito del 24/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35122


Titolo
Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Disciplina transitoria del rilascio delle autorizzazioni - Applicabilità dei parametri e dei criteri "attualmente vigenti", con conseguente ritenuta convalida del diniego di autorizzazione fondato sul criterio del contingentamento numerico dei pubblici esercizi, vietato dalla legislazione statale - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», nonché asserita lesione del principio di libertà dell'iniziativa economica privata - Omessa indicazione delle ragioni giudicate ostative ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Omessa motivazione circa il contrasto tra la norma denunciata e uno degli evocati parametri - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto - stabilendo che «fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti» - convaliderebbe il diniego di autorizzazione fondato sul criterio del contingentamento numerico dei pubblici esercizi, vietato dalla legislazione statale (art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). Il giudice a quo non ha, infatti, indicato le ragioni in grado di dimostrare che la sola interpretazione plausibile dell'impugnata disposizione è quella che la porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e che sarebbe impossibile offrirne una lettura costituzionalmente corretta; in particolare, non ha spiegato perché, nonostante l'ampia formulazione lessicale della disposizione, il richiamo dalla stessa operato ai parametri ed ai criteri «attualmente vigenti» debba essere riferito a quelli contenuti negli atti di programmazione comunali adottati anteriormente alla data della sua emanazione, anziché a quelli stabiliti dal legislatore statale. L'esigenza di un'adeguata motivazione sul punto deriva, altresì, dalla considerazione dei lavori preparatori della legge regionale, che evidenziano, piuttosto, l'intento del legislatore veneto di escludere, anche in via transitoria, l'applicabilità del criterio sospettato di illegittimità costituzionale. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost., il rimettente ha del tutto omesso di chiarire in che modo la norma regionale censurata si porrebbe in contrasto con tale parametro costituzionale.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze n. 192/2010, n. 110/2010 e n. 98/2010.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione circa il contrasto tra la norma denunciata e uno degli evocati parametri costituzionali, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 34/2010, ordinanze n. 163/2010 e n. 77/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/09/2007  n. 29  art. 38  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte