Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Toscana - Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo - Previsione di proroga, a domanda, della durata delle concessioni in atto fino ad un massimo di venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico delle concessioni medesime, con conseguente disparità di trattamento tra operatori economici - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16 della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, in materia di concessioni demaniali marittime, il quale dispone che "su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti", per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., poiché contrasta con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la previsione di un rinnovo automatico della proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, violando il principio di parità di trattamento, che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, e favorendo i vecchi concessionari a scapito dei nuovi aspiranti.
Su questione analoga v., citata, sentenza n. 180/2010.
Sulla contradditorietà della previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, v. citata, sentenza n. 1/2008.