Edilizia e urbanistica - In genere - Disposizioni regionali attuative del "Piano casa" - Riconduzione alla materia del governo del territorio - Necessaria stretta interpretazione in ragione della sua portata derogatoria (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Molise di modifica del piano casa regionale, che prevedono l'ampliamento degli interventi ammessi a tutti gli edifici esistenti al 31 dicembre 2014). (Classif. 090001).
Le disposizioni regionali attuative della disciplina del “Piano casa” vanno ricondotte alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di «governo del territorio», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto esse disciplinano, nel loro nucleo essenziale, aspetti attinenti alla normativa edilizia e urbanistica. (Precedente: S. 17/2023 - mass. 45331).
Le norme regionali che, successivamente all’adozione della legge regionale sul piano casa, hanno previsto proroghe per la realizzazione degli interventi in deroga, non interferiscono, di per sé solo considerato, con il diverso profilo della tutela del paesaggio. Qualora, infatti, la legge regionale di proroga (o, comunque, di ampliamento oggettivo degli interventi) non preveda deroghe espresse alle previsioni di tutela paesaggistica, essa può e deve essere interpretata in termini compatibili con le prescrizioni del piano paesaggistico; ciò, tuttavia, a condizione che si tratti di regione dotata di piano paesaggistico, frutto di condivisione con la competente autorità statale, secondo le prescrizioni del cod. beni culturali. (Precedenti: S. 251/2022 - mass. 45228; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 170/2021- mass. 44134; S. 124/2021 - mass. 43948).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 6, comma 6, lett. b, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che modifica, estendendone la portata, la disciplina degli interventi edilizi straordinari di cui alla legge reg. Molise n. 30 del 2009, c.d. legge sul piano casa, consentendo l’incremento volumetrico, fino al 20%, di tutti gli edifici situati nei centri storici, purché esistenti alla data del 31 dicembre. Nella perdurante mancanza sia di una pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato che degli accordi prodromici a detta approvazione, la disposizione impugnata dal Governo introduce una deroga espressa al principio di prevalenza della tutela paesaggistica, pur se temporanea e limitata a specifici interventi edilizi. L’ampliamento indicato, senza una contestuale ed esplicita clausola di salvaguardia delle norme dettate dal cod. beni culturali, rischia di sottoporre i beni dotati, anche potenzialmente, di rilevanza paesaggistica ad un abbassamento della tutela praticabile, anche e soprattutto in prospettiva futura, perché il procedimento di pianificazione, nel momento in cui interverrà, dovrà confrontarsi con situazioni già consolidate). (Precedenti: S. 59/2023 - mass. 45456; S. 187/2022 - mass. 44957).