Sentenza 341/2010 (ECLI:IT:COST:2010:341)
Massima numero 35127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35125  35126  35128  35129  35130  35131


Titolo
Edilizia e urbanistica - Immobili militari oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione per esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate con i Comuni nel cui ambito sono ubicati - Previsione che la delibera del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa e dell'accordo di programma costituisca autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali si prescinde dalla verifica di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni - Ricorso della Regione Toscana - Eccepita inefficacia della disposizione denunciata per effetto di precedente pronuncia di illegittimità costituzionale - Permanenza di autonomo contenuto precettivo della norma censurata - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, va disattesa l'eccepita inefficacia della disposizione denunciata per effetto di precedente pronuncia di illegittimità costituzionale. Infatti, pur prescindendo dal richiamo all'art. 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, la norma censurata ha un suo autonomo contenuto precettivo, in parte analogo a quello dettato dalla disposizione richiamata, ma non coincidente con questa. Basta considerare che, mentre il citato art. 2, comma 191, ha per oggetto i soli beni immobili militari, l'art. 58 concerneva genericamente i beni immobili; mentre la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato consegue, per gli immobili militari, all'inserimento degli stessi nei decreti del Ministero della difesa, per gli altri immobili derivava, ai sensi dell'art. 58, dall'inserimento nel piano; mentre la verifica di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata è richiesta dall'art. 2, comma 191, nell'ipotesi di variante che comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti, la stessa verifica, ai sensi dell'art. 58, comma 2, era richiesta nel caso di varianti che comportassero variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. La disposizione in esame, dunque, è dotata di propria efficacia normativa, sulla quale non ha pronunciato la sentenza n. 340 del 2009.

V. anche citata sentenza n. 340/2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 (esclusa la proposizione iniziale, secondo cui «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»).

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 191

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte