Sentenza 341/2010 (ECLI:IT:COST:2010:341)
Massima numero 35128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35125  35126  35127  35129  35130  35131


Titolo
Edilizia e urbanistica - Immobili militari oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione per esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate con i Comuni nel cui ambito sono ubicati - Previsione che la delibera del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa e dell'accordo di programma costituisca autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali si prescinde dalla verifica di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni - Ricorso della Regione Toscana - Eccepita inammissibilità della questione per sopravvenienza normativa incidente sui "motivi del ricorso" - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per sopravvenienza normativa incidente sui "motivi del ricorso". Si tratta di un assunto generico, dato che la resistente si limita a trascrivere la norma stessa, che contiene riferimenti all'art. 2, commi 189 e 195, della legge n. 191 del 2009, ma non al comma 191, e soprattutto non chiarisce se e quali rapporti sussistano tra le due disposizioni.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 191

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte