Sentenza 341/2010 (ECLI:IT:COST:2010:341)
Massima numero 35130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35125  35126  35127  35128  35129  35131


Titolo
Edilizia e urbanistica - Immobili militari assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione per esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate con i Comuni nel cui ambito sono ubicati - Prevista acquisizione del parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali - Norma strettamente collegata ad altra oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, primo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 va estesa, per coerenza logica, anche all'ultimo periodo della stessa norma, di cui all'art. 2, comma 191, della legge n. 191 del 2009, secondo cui «Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni». Infatti, si tratta di disposizione strettamente collegata alla precedente, come è reso palese dal richiamo agli «immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione», sicché la caducazione di quel disposto non ne consente l'autonoma sopravvivenza.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 191

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27