Edilizia e urbanistica - Immobili militari assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione per esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate con i Comuni nel cui ambito sono ubicati - Prevista acquisizione del parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali - Norma strettamente collegata ad altra oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 191, primo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 va estesa, per coerenza logica, anche all'ultimo periodo della stessa norma, di cui all'art. 2, comma 191, della legge n. 191 del 2009, secondo cui «Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni». Infatti, si tratta di disposizione strettamente collegata alla precedente, come è reso palese dal richiamo agli «immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione», sicché la caducazione di quel disposto non ne consente l'autonoma sopravvivenza.